Art. 5.
(Elezioni primarie).

      1. I partiti politici possono promuovere elezioni primarie per la designazione dei candidati alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o del Parlamento europeo.
      2. Qualora i partiti politici scelgano di non promuovere elezioni primarie, i relativi statuti devono prevedere forme alternative di consultazione tra gli iscritti ai medesimi partiti. Il numero degli iscritti consultati non può in ogni caso essere inferiore all'1 per cento dei voti ottenuti dal partito politico nell'ultima consultazione elettorale di riferimento o, qualora si tratti della prima volta che il partito politico partecipa alle elezioni per il rinnovo dell'organo, allo 0,1 per cento dei voti validi espressi complessivamente nell'ultima consultazione elettorale di riferimento.
      3. Il mancato rispetto delle disposizioni del comma 2 comporta la non attribuzione dei rimborsi delle spese elettorali previsti dalla legge 3 giugno 1999, n. 157, come da ultimo modificata dall'articolo 11 della presente legge.
      4. Hanno diritto di partecipare alla votazione nelle elezioni primarie, gli elettori e le elettrici che risultano iscritti al partito politico che ha promosso le elezioni primarie stesse.
      5. Unitamente alla richiesta di indizione delle elezioni primarie di cui all'articolo 7, comma 1, ciascun partito politico può adottare un regolamento che prevede l'estensione del diritto di voto anche ad altri soggetti, specificandone le modalità.

 

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      6. Gli statuti dei partiti politici possono porre come condizione per la partecipazione alle elezioni primarie il versamento di una somma da parte degli elettori.